Con la presente si ricorda che il 1° Dicembre (il 30 Novembre è domenica) scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno (Luglio-Agosto-Settembre).
Modalità e termini di versamento
Si ricorda che il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Qualora l’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre risulti inferiore a € 5.000, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30 Settembre). Analogamente, se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri è complessivamente non superiore a € 5.000, il versamento dell’imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 Novembre).
Procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate fornisce, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, due distinti elenchi:
Elenco A (non modificabile): contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che già riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Elenco B (modificabile): contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta.
Tali elenchi sono resi disponibili entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre (15 Ottobre per il terzo trimestre). Il contribuente può modificare l’Elenco B entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre (31 Ottobre per il terzo trimestre).
Entro il 15 Novembre, quindi, l’Agenzia delle Entrate renderà noto in via telematica l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI nel terzo trimestre.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato:
-tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”,
-in modalità telematica con il modello F24.
Sanzioni per omesso o tardivo versamento
In caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, la sanzione applicabile è pari a:
25% se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto.
12,5% se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto.
0,83% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa (ridotta ad un terzo) e degli interessi dovuti.
Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.