TRANSIZIONE 5.0(Bando in attivazione)

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un’importante iniziativa normativa finalizzata a regolare gli investimenti effettuati nei due anni successivi al 2023, ovvero nel 2024 e nel 2025.
Il Piano Transizione 5.0 è aperto a tutte le imprese che intendono effettuare nuovi investimenti in strutture produttive situate sul territorio italiano, e che sono parte di progetti innovativi finalizzati alla significativa riduzione dei consumi energetici.

Il beneficio è esteso a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, settore di attività, dimensione aziendale o regime fiscale.

Tuttavia, le imprese che versano in difficoltà finanziaria o che sono state soggette a sanzioni non possono accedere ai benefici del piano. Inoltre, è fondamentale rispettare le normative in materia di sicurezza sul lavoro e contribuire ai versamenti previdenziali.
L’agevolazione consiste in un credito di imposta relativo all’acquisto di beni conformi al paradigma dell’industria 4.0.

Le aliquote del credito d’imposta variano in base al grado di riduzione dei consumi energetici ottenuto dagli investimenti. Possono essere maggiorate fino al 45% per investimenti che portano a una significativa riduzione dei consumi energetici.

Le aliquote di base del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

• 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:

45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Oltre agli investimenti per beni strumentali 4.0, sarà possibile ottenere il credito d’imposta per investimenti in sistemi per l’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo di energia. Gli investimenti in questo settore devono essere parte di progetti più ampi di innovazione.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. Non si potrà mandare in rete l’energia prodotta dall’impianto ma bisognerà acquistare un impianto di accumulo.

È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia, cioè:

120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

E’ possibile così ricevere un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

Le spese per la formazione del personale sono ammesse se finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze relative alle tecnologie cruciali per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Queste spese non possono superare il 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e un massimo di Euro 300.000,00.

Il piano Transizione 5.0 é complementare al piano Transizione 4.0, che continuerà a promuovere, con le aliquote già previste, l’acquisto di beni materiali e immateriali funzionali all’implementazione del paradigma 4.0.

Il piano Transizione 5.0 fornirà, in aggiunta, incentivi per quegli investimenti in beni e attività che portino a una riduzione di consumi energetici o a miglioramenti dell’efficienza energetica.

Per poter beneficiare degli incentivi del Piano Transizione 5.0, è richiesto il soddisfacimento di diverse condizioni:

Gli investimenti devono essere effettuati in beni strumentali materiali e immateriali elencati negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0.
Tali beni devono essere parte integrante di progetti innovativi che portano a una significativa riduzione dei consumi energetici.
La riduzione dei consumi energetici deve essere quantificabile e deve raggiungere almeno il 3% dei consumi energetici totali della struttura produttiva o il 5% dei consumi energetici dei processi coinvolti dall’investimento.

Per essere ammissibile, il progetto deve essere certificato “ex ante” (cioè prima di effettuare l’investimento) da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia.

Successivamente una seconda certificazione “ex-post”, a investimento ultimato, dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex-ante.

L’importo prenotato in fase “ex ante” potrà essere modificato solo in diminuzione, non in aumento, nel caso si spenda di più delle risorse prenotate.

Il calcolo del risparmio energetico si basa sui consumi energetici registrati nell’esercizio precedente agli investimenti e deve tener conto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano il consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico viene calcolato rispetto a consumi energetici medi annui di riferimento.

I soggetti titolati a produrre certificazioni sono:

• EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339;
• ESCO accreditate UNI CEI 11352.

La certificazione 4.0 sarà comunque necessaria ma non dovrà essere trasmessa. Le certificazioni per attività svolte a cavallo di due anni avranno la necessità di certificazioni separate per ciascuna annualità.

Il decreto legge sarà operativo dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dovrà poi essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi, è da sottolineare che la misura si applicherà retroattivamente al primo gennaio 2024.

Tuttavia, affinché il piano possa concretamente essere operativo, è imprescindibile l’emanazione di un decreto attuativo, previsto entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), la documentazione unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni é determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa comunica il completamento dell’investimento ed, in seguito, il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Il credito d’imposta deve essere utilizzato tramite compensazione esclusivamente tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate. È importante notare che il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale.

La data limite per avviare la fruizione dell’incentivo è il 31 dicembre 2025. Questa data segna sia il termine per l’effettuazione degli investimenti, sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.

L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data é riportato in avanti ed é utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

La fruizione dell’incentivo non è automatica. Prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, il Ministero trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione, l’importo del credito concesso e eventuali variazioni e revocazioni. Il credito d’imposta concesso diventa disponibile dieci giorni dopo la comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione.
La concessione dell’incentivo è soggetta a un provvedimento di concessione, che è fondamentale per garantire che non vengano sforate le risorse disponibili.

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.