SOSPESI I CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO BONUS INVESTIMENTI 4.0 E R&S

L’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. 178/2020) e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (L.160/2019), le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 Aprile 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione va aggiornata al completamento degli investimenti (anche per gli investimenti realizzati dal 1° Gennaio al 29 Marzo 2024).

Le comunicazioni (ex ante ed ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Tanto premesso, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione, con la Risoluzione n. 19 del 12 scorso, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo per l’utilizzo in compensazione con F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024.

In particolare, con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, la sospensione è prevista per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) e “6937” (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

In merito ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, invece, i codici sono sospesi quando in corrispondenza degli stessi viene indicato il 2024 come anno di riferimento (coerentemente con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 6 del DL 39/2024). La sospensione riguarda, nello specifico, i seguenti codici tributo: – “6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (ex art. 1, commi 198 e ss., della L. 160/2019); – “6939“, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 comma 1 del DL n. 34/2020); – “6940“, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo.

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.