ROTTAMAZIONE QUATER

AGGIORNAMENTI

Il decreto omnibus, approvato dal Consiglio dei ministri di giovedì 4 Maggio, sposta il termine per le domande di adesione dal 30 Aprile al 30 Giugno.

Di conseguenza, il pagamento delle somme dovute per la rottamazione quater si deve eseguire in unica soluzione, entro il 31 Ottobre 2023, o in 18 rate al massimo: la prima, pari al 10% del totale, entro il 31 Ottobre, la seconda, sempre pari al 10% del totale, entro il 30 Novembre 2023; le restanti, in 4 rate annuali, scadenti il 28 Febbraio, il 31 Maggio, il 31 Luglio e il 30 Novembre di ogni anno a decorrere dal 2024.

E’ tollerato un ritardo nei pagamenti di massimo 5 giorni dalla scadenza. Questo significa, ad esempio, che il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 Ottobre 2023, considerato che il 5 Novembre è domenica, è regolare se eseguito entro il 6 Novembre 2023.

In caso, però, di mancato o di insufficiente o tardivo versamento (superiore a 5 giorni) dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In questo caso, i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° Novembre 2023.

In caso di decadenza dalla rottamazione quater, a differenza delle precedenti edizioni della rottamazione cartelle, si può ancora dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie.

Cosenza, 6 Maggio 2023