PROVVEDIMENTO N. 153611/2026

SCAMBIO DATI DELLE FATTURE ELETTRONICHE TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE: POTENZIAMENTO DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Con il Provvedimento Direttoriale n. 153611, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a una misura antievasione contenuta nella Legge di Bilancio 2026.

Tale misura prevede la condivisione sistematica dei dati delle fatture elettroniche con l’Ente della Riscossione per velocizzare e rendere mirati i pignoramenti presso terzi.

1. Quali dati vengono scambiati?

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili all’ente della Riscossione le seguenti informazioni relative ai sei mesi precedenti:

  • la somma dei corrispettivi documentati tramite fattura elettronica, emessi dai debitori fiscali (e dai loro coobbligati) nei confronti di un medesimo cliente.
  • il numero delle fatture emesse.

Al fine di garantire la privacy, i dati trasmessi saranno limitati a quelli strettamente necessari all’avvio delle procedure esecutive (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici e domicilio fiscale).

2. Come funziona la procedura (a regime)

L’incrocio dei dati avverrà inizialmente tramite l’invio di file protetti via PEC, ma a breve diventerà un servizio di scambio completamente automatizzato. Una volta individuato un rapporto commerciale attivo, l’agente della riscossione attiverà il pignoramento presso terzi: il cliente del debitore sarà quindi obbligato a pagare i crediti delle fatture non ancora saldate direttamente all’agente della riscossione (fino a concorrenza del debito fiscale del suo fornitore).

3. Il rischio per le aziende: il “Doppio Pagamento”

La novità richiede la massima attenzione sia in veste di potenziale debitore, sia (soprattutto) in veste di cliente/terzo pignorato: se un’azienda riceve un atto di pignoramento da parte della Riscossione riferito a un proprio fornitore, l’eventuale pagamento effettuato direttamente al fornitore (anche se in buona fede) è considerato inefficace. Ciò comporta il gravissimo rischio di dover pagare due volte lo stesso importo (la prima al fornitore e la seconda alla Riscossione).

Alla luce di questo nuovo provvedimento, si raccomanda di:

  1. monitorare costantemente i flussi di cassa e la corrispondenza con i documenti di acquisto.
  2. presidiare con massima attenzione la PEC per intercettare immediatamente eventuali atti di pignoramento terzi.
  3. sospendere i pagamenti verso il fornitore indicato nell’atto non appena si riceve una notifica di pignoramento.

Lo Studio resta a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o per analizzare situazioni specifiche.