PRIMA CASA UNDER 36

Un emendamento al decreto legge Milleproroghe firmato dai relatori, allunga la vita a un pacchetto di agevolazioni scadute lo scorso anno e non rinnovate dalla legge di Bilancio: per ottenere le esenzioni da imposte di registro, ipotecarie e catastali, il credito di imposta IVA e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui basterà avere firmato il preliminare entro il 31 Dicembre.

Ricordiamo che per gli under 36 con un Isee non superiore a 40mila Euro, il decreto Sostegni-bis prevedeva (art.64), al momento dell’acquisto della prima casa, l’esenzione «dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale»; in caso di acquisti soggetti ad IVA, un credito d’imposta, non rimborsabile, “di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”.

Per i mutui c’era anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo,ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Tutto questo, però, è scaduto il 31 Dicembre e non è stato rinnovato, creando non poche incertezze per chi si è trovato a sottoscrivere dei contratti nelle ultime settimane del 2023; anche perché il decreto Sostegni-bis, non è molto chiaro quando dice che queste agevolazioni “si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto (il 26 Maggio 2021) e il 31 Dicembre 2023”.

Cosa si intende per atti stipulati?

È su questo punto che interviene l’emendamento al Milleproroghe: le agevolazioni di cui abbiamo parlato finora si applicano anche nei casi in cui entro il termine del 31 Dicembre 2023 “sia stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione”.

Resta una condizione: la stipula dell’atto definitivo deve essere formalizzata entro il 31 Dicembre del 2024.

Chi abbia già stipulato (o stia per stipulare) il rogito tra Gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe, avendo un preliminare sottoscritto prima della fine del 2023, potrà compensare le imposte pagate in eccesso, “secondo modalità fissate con provvedimento dell’agenzia delle Entrate”.

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento. Cosenza, 10 Febbraio 2024