PARTITA LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Con un comunicato stampa dell’agenzia delle Entrate Riscossione del 20 Gennaio, prende il via la quinta edizione della rottamazione cartelle.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Sono già disponibili le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione, esclusivamente in via telematica, il cui termine ultimo scade il 30 Aprile 2026. Entro il 30 Giugno 2026, l’Ader renderà disponibile la comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da pagare e i moduli di pagamento.

Con il servizio online, si può chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e l’importo dovuto in misura agevolata.

Ricordiamo che:

  • sarà possibile estinguere i carichi che rientrano nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
  • per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio;
  • l’importo dovuto per la definizione agevolata si potrà pagare in unica soluzione con scadenza al 31 Luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare (l’importo delle singole rate non può, in ogni caso, essere inferiore a 100 euro); sulle somme dovute a decorrere dal primo Agosto 2026 sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
  • la rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’agente della Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° Gennaio 2000 e il 31 Dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

• imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA;

• contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento;

• sanzioni amministrative irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) per violazioni del codice della strada;

  • a condizione che siano riferiti alle predette fattispecie, rientrano nella rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:

• delle prime tre rottamazioni o del «saldo e stralcio» per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

• della rottamazione-quater o della riammissione alla rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 Settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data sono regolarmente versate.

Sono esclusi i debiti per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni, quali le cartelle relative alla tariffa dei rifiuti del Comune (Tari) e le cartelle per bollo auto. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da attività di accertamento.

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.