LEGGE DI BILANCIO 2024

NUOVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI

Con la Circolare n. 1 del 31 Gennaio 2024, Assonime ha esaminato alcuni interventi che si sono succeduti nel corso degli ultimi mesi in ordine all’istituto della compensazione orizzontale e, in particolare, il nuovo divieto di compensazione orizzontale introdotto dalla legge di Bilancio 2024 per i contribuenti che hanno debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 100.000 Euro.

Assonime ricorda che, ai sensi dell’art. 31, D.L. n. 78/2010, i contribuenti nei cui confronti risultino iscrizioni a ruolo di debiti erariali scadute per un ammontare superiore a 1.500 Euro, non possono utilizzare in compensazione orizzontale eventuali crediti relativi alle imposte dirette e all’IVA.

Restano invece estranei a questa disciplina i crediti aventi natura diversa da quella erariale e quelli aventi natura agevolativa: questi crediti d’imposta possono essere utilizzati per versare mediante compensazione le imposte dovute nonostante la contestuale presenza di debiti iscritti a ruolo.

Gli stessi crediti d’imposta,  però, non possono essere utilizzati in compensazione per estinguere i debiti iscritti a ruolo.

In prima battuta, il divieto in esame sembrerebbe operare nel senso che la facoltà di compensazione è preclusa sino a concorrenza dell’ammontare del debito iscritto a ruolo.

In merito, vi sono diverse soluzioni interpretative.

Secondo Assonime tale divieto appare ragionevole e adeguatamente equilibrato nella misura in cui esso limita i propri effetti agli importi iscritti a ruolo.

La circolare, in definitiva, in accordo con alcune interpretazioni, ritiene che fino a quando residuano crediti d’imposta di importo corrispondente ai debiti iscritti a ruolo, possano ammettersi le compensazioni effettuate, che quindi non verrebbero nemmeno sanzionate secondo il rigoroso regime in vigore.

Ma, considerata la delicatezza della questione, Assonime auspica un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nuovo divieto di compensazione per contribuenti con debiti scaduti superiori a 100.000 Euro.

La legge di Bilancio 2024 interviene in materia, introducendo una nuova restrizione a decorrere dal 1° Luglio 2024.

Il nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37, D.L. n. 223/2006 – inserito dall’art. 1, comma 94, lettera b), della legge di Bilancio 2024 prevede che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per un importo superiore a 100.000 Euro, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione.

La preclusione cessa solo a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Le principali differenze con la disciplina prevista dall’art. 31 risiedono nel fatto che viene meno tout court la possibilità di utilizzare l’istituto della compensazione orizzontale e che il divieto cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Secondo questa soluzione interpretativa, ai contribuenti che raggiungono la soglia di 100.000 Euro, sarebbe

preclusa la compensazione orizzontale fino a quando non pagano l’intero ammontare del debito iscritto a ruolo, in quanto non rileverebbe nemmeno una successiva riduzione parziale del debito iscritto a ruolo.

Un altro aspetto delicato è quello per cui la norma sembrerebbe ammettere che concorrono al raggiungimento del limite dei 100.000 Euro anche i debiti fiscali.

Infine, un altro aspetto che desta non poche perplessità è quello che attiene al profilo sanzionatorio di tale nuovo divieto ove esso non venga rispettato: il relativo versamento si considera non effettuato.

E, visto che la norma in esame non prevede una specifica sanzione, il contribuente che viola questo divieto

si ritrova esposto nella generalità dei casi alle sanzioni previste per l’omesso versamento di imposte.

Se così fosse, la violazione del nuovo divieto comporterebbe, a fronte del medesimo importo compensato, una reazione sanzionatoria più mite rispetto a quella prevista dall’art. 31, nonostante il fatto che il contribuente che ha commesso tale violazione sia debitore nei confronti dell’erario per importo maggiore rispetto a quanto dovuto dai contribuenti interessati dall’art. 31.

Secondo Assonime, a fronte di questo aspetto è necessario rivedere attentamente il regime sanzionatorio previsto dall’art. 31 nell’ottica di un suo coordinamento con il nuovo divieto alla compensazione.

Assonime prospetta come auspicabile la soluzione che conduca a una disciplina omogenea idonea a precludere la facoltà di compensazione orizzontale per la parte eccedente l’importo dei debiti erariali iscritti a ruolo, importo da individuare considerando anche la struttura dimensionale e organizzativa del contribuente.

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.