FORFETTARI

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA 2024

Dal 1° Gennaio 2024 tutte le fatture e le note di variazione emesse dai forfettari, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente, dovranno essere emesse in formato elettronico.

I soggetti forfettari, quindi, devono applicare le regole previste per la generalità dei soggetti in base alle norme e specifiche tecniche vigenti per la fatturazione elettronica.

A differenza dei soggetti “ordinari”, il forfettario deve indicare, nell’apposito campo del tracciato Xml relativo all’anagrafica (campo 1.2.1.8 del regime fiscale), la codifica RF02 per i contribuenti minimi e il codice RF19 in caso di regime forfettario (la maggior parte dei software in commercio propongono automaticamente la dicitura e il riferimento normativo che si è soliti indicare sulle fatture cartacee «Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 e successive modificazioni»).

Il codice natura da valorizzare per le operazioni “interne” è «N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi», come specificato nella guida alla compilazione delle fatture elettroniche.

La trasmissione della fattura immediata elettronica al Sdi deve essere effettuata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Il momento di effettuazione dell’operazione, si ricorda, coincide con la consegna o spedizione del bene o con l’incasso del corrispettivo nel caso l’operazione consista in una prestazione di servizi (articolo 6 del Dpr 633/1972).

Ad esempio, se un’operazione viene effettuata il giorno 15 del mese, la fattura deve essere emessa, ossia inviata tramite il Sistema di Interscambio, entro il giorno 27 dello stesso mese.

Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura), TD06 (parcella) o TD24 (fattura differita) e se l’operazione è di ammontare superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo, esattamente come accadeva per la fattura cartacea.

Rimangono escluse dalla fatturazione elettronica dal 2024

• le operazioni effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia, ancorché identificati ai fini Iva in Italia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta; per le fatture emesse nei confronti di soggetti non nazionali si dovrà inviare al SdI una fattura elettronica impostando il campo del tracciato «codice destinatario» con valore convenzionale (XXXXXXX) e il codice natura – N2.1 (operazioni «non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, Dpr 633/1972»);

• le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche da parte degli operatori sanitari a prescindere dal fatto che i dati debbano o meno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria;

• le prestazioni e le cessioni di beni da parte di «piccoli produttori agricoli» (articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972), esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Si ricorda che l’emissione di fatture in formato elettronico trascina con sé anche l’obbligo di procedere alla conservazione elettronica delle stesse (articolo 39 del Dpr 633/1972). Per i contribuenti tenuti al nuovo adempimento può essere opportuno avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dalle Entrate, aderendo attraverso la propria area riservata sul sito dell’Agenzia (sezione «Fatture e corrispettivi»).

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.