La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’agenzia delle Entrate non esonera il contribuente dall’obbligo di conservazione della documentazione originale.
La conservazione degli scontrini di chiusura giornaliera del registratore di cassa collegato telematicamente con l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria per 10 anni.
In caso di utilizzo dei registratori telematici, la memorizzazione dei dati di dettaglio e di riepilogo dei corrispettivi giornalieri è effettuata mediante la registrazione degli stessi in memorie permanenti e inalterabili, contestualmente alla rilevazione delle operazioni sui registratori.
Questa memoria permanente di dettaglio, che si chiama “dispositivo-giornale di fondo elettronico” (Dgfe) contiene i dati analitici di ciascuna operazione effettuata, incluse le informazioni delle avvenute trasmissioni.
La memoria di riepilogo, invece, contiene elementi di totalizzazione che consentono:
-l’accumulo progressivo dei corrispettivi relativi a ciascuna chiusura giornaliera e il conteggio progressivo delle chiusure giornaliere medesime;
-l’elaborazione del totale giornaliero dei corrispettivi relativi alle singole operazioni effettuate nell’arco della giornata, comprese le operazioni di correzione e rettifica;
-il conteggio progressivo dei documenti emessi nell’arco della giornata.
Nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’agenzia delle Entrate 182017/2016 (paragrafo 2.7.), si precisa che «una volta esaurite o sostituite, le memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio devono essere conservate per il periodo previsto dall’articolo 2220, Codice civile», ovvero 10 anni.
Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.