OPZIONI PER I CREDITI IN SCADENZA
Per i bonus edilizi, il divieto di cessione delle rate residue (in vigore dal 29 Maggio 2024) riguarda solo le rate relative alle detrazioni che sono utilizzabili a scomputo delle imposte sui redditi nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente che ha sostenuto le spese.
Non riguarda, invece, le cessioni delle rate residue dei crediti che il contribuente ha nel proprio cassetto fiscale, a seguito di un loro acquisto tramite cessione del credito o “sconto in fattura” (Risposta ad interpello agenzia delle Entrate 15 settembre 2025, n. 240).
Fino al 28 Maggio 2024 i beneficiari delle detrazioni potevano effettuare la cessione a terzi delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023.
Dal 29 Maggio 2024 in poi, data di entrata in vigore della Legge 23 maggio 2024, n. 67, non è “in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione” di cessione del credito “in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi”, agevolati con tutti i bonus edilizi, per i quali l’articolo 121, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 consentiva questa possibilità.
Il divieto di cessione riguarda solo i “beneficiari delle detrazioni” e non riguarda le cessioni delle rate residue dei crediti che il contribuente possiede nel proprio cassetto fiscale, in quanto li ha acquisiti tramite cessione del credito o tramite “sconto in fattura”.
Pertanto, questi soggetti possono continuare a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione in F24.
Tramite la “Piattaforma cessione crediti” delle Entrate, infatti, si possono cedere le rate annuali, anche singolarmente (ma per l’intero importo annuale), ad altri soggetti, i quali devono essere qualificati (ad esempio, una banca), se il cedente nella Piattaforma è il cessionario della prima cessione effettuata dal “beneficiario della detrazione”.
Possono, inoltre, anche essere altri contribuenti (non qualificati, come, ad esempio, una persona fisica, un’impresa o uno studio associato), se il cedente nella Piattaforma è il fornitore che ha acquisito il credito tramite lo “sconto in fattura” dal “beneficiario della detrazione”.
Il divieto di cessione parziale dei “crediti tracciabili” si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; le successive cessioni possono avere ad oggetto “per l’intero importo” anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito, mentre le altre rate (sempre per l’intero importo) possono essere cedute anche in momenti successivi ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24.
Relativamente alle cessioni dei crediti successive al primo trasferimento della detrazione, per il cessionario del credito del superbonus (o il fornitore dopo lo sconto in fattura), per le spese sostenute nel 2024, quindi, è possibile cedere, ad esempio, tutta la rata compensabile nel 2025, trattenere quella del 2026 e cedere le altre due, del 2027 e 2028.
***
I contribuenti che hanno nei propri cassetti fiscali crediti compensabili in scadenza il 31 Dicembre 2025, per il superbonus, per la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il sisma bonus ordinario, derivanti da Comunicazioni inviate fino al 31 Marzo 2023 (spese sostenute fino al 2022), possono optare entro fine anno per il c.d. “spalma-crediti” in 10 anni, attraverso un’apposita Comunicazione da effettuare nella “Piattaforma cessione crediti”, funzione “Ulteriore rateizzazione”.
L’articolo 9, comma 4, primo periodo, decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, infatti, stabilisce che i suddetti crediti d’imposta “non ancora utilizzati” completamente in compensazione in F24 possono “essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica”, anche avvalendosi degli intermediari abilitati.
La suddetta opzione per la ripartizione in 10 anni, c.d. “spalma-crediti”, può essere effettuata anche dai fornitori che hanno acquisito il credito tramite lo sconto in fattura.
Grazie al chiarimento del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123 (punti 2.1 e 3), è possibile che l’opzione abbia per oggetto “anche solo … una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni” potrà essere rateizzata “anche in più soluzioni, la restante parte della rata”.
Esempio
Per una rata 2025 di sisma bonus ordinario di 10.000 euro, il contribuente, che ipotizza di avere una capienza fiscale in F24 nel 2025 di 6.000 euro annui, può decidere di comunicare l’opzione per la ripartizione decennale solo per i 4.000 euro che prevede di non compensare (partendo a compensare dal 2026). Se, poi, si rende conto di non riuscire a utilizzare per intero la rata residua di 6.000 euro, può decidere di inviare un’altra Comunicazione di opzione per la ripartizione decennale per altri 2.000 euro, a patto che non li abbia già compensati. Quindi, come suggerito nelle motivazioni del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123, il contribuente può “attendere la fine del” 2025 “per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni”.
La rata oggetto dell’opzione per la ripartizione decennale può essere anche stata acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione di cessione del credito o di sconto in fattura.
Una volta ripartita la “quota residua” di una “rata annuale” in 10 nuove rate annuali, “ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione” può essere utilizzata esclusivamente in compensazione in F24, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del relativo anno di riferimento (risoluzione 2 maggio 2023, n. 19/E).
Le nuove 10 rate annuali di pari importo decorrono “dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria” (articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123), quindi l’utilizzo in F24 delle 10 rate parte solo dall’anno successivo rispetto a quello della rata originaria.
Le nuove rate dei crediti d’imposta risultanti dalla ripartizione decennale non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite (articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123).
Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.