BONUS EDILIZI 2024

L’emanazione del “Decreto Salva Superbonus” (DL 212/2023) e della Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023) rendono definitiva la disciplina dei bonus edilizi 2024.

Vediamola in sintesi.

SUPERBONUS 110 (art.119, D.L.34/2020)

Salvo casi particolari, la detrazione del 110% è terminata con le spese sostenute entro il 31.12.2023.

Detta detrazione è stata ridotta al 70% solo per interventi su parti comuni di condomini/edifici interamente posseduti e per le spese di ETS e IACP/cooperative a proprietà indivisa, mentre non opera più per le spese su villette o unità funzionalmente indipendenti (per le quali operano gli artt.14 o 16, D.L. 63/2013).

Villette e unità immobiliari funzionalmente indipendenti

Dall’1.1.2024, l’art.119 non trova più applicazione: i relativi interventi, pertanto, rientreranno nei bonus edilizi ordinari disciplinati dagli artt.14 e 16 del D.L. 63/2013, con detrazioni che variano dal 50 all’80% a seconda del tipo di intervento.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

La detrazione del 75% (art.119-ter, D.L. 34/2020) è stata prorogata al 31.12.2025 dalla Legge di Bilancio 2024.

Altri bonus edilizi

Gli altri bonus edilizi, continueranno ad operare secondo la previgente normativa fino al 31.12.2024, per come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022 (art.1, c.37 e 38, L.234/2021).

In particolare, restano in vigore fino al 31.12.2024:

-Ripristino patrimonio immobiliare 50% (art.16-bis, TUIR);

-Ecobonus 50% e 60% (art.14, D.L.63/2013);

-Sismabonus ordinario 50%, 70%, 75%, 85% (art.16, c.1-bis/1-septies, D.L.63/2013);

-Ecosismabinus ordinario 80%, 75% (art.14, c.2-quater, D.L. 63/2013);

-Bonus mobili/grandi elettrodomestici 50% (art.16, c.2, D.L. 63/2013);

-Bonus verde 36% (art.1, c.12, D.L.205/2017).

In assenza di ulteriori proroghe, a partire dal 1° Gennaio 2025, Ecobonus e Sismabonus confluiranno nell’ambito dell’art.16-bis, TUIR (spese di ripristino del patrimonio immobiliare), che, però, non risulterà più applicabile in modo potenziato, nel senso che la detrazione non sarà più del 50%, ma del 36% e nel limite di spesa di € 48.000 per unità immobiliare e non più di € 96.000.

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.