TORNA L’IPERAMMORTAMENTO

Il comma 427 della legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) agevola gli investimenti con una deduzione maggiorata degli ammortamenti e dei canoni di leasing variabile tra il 180% e il 50% del costo.

A partire dal 1° Gennaio 2026 e fino al 30 Settembre 2028, gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, che ora sono elencati negli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 (in sostituzione di quelli della legge 232/2016), usufruiscono di una maggiorazione del costo pari al 180% (fino a 2,5 milioni), al 100% (scaglione tra 2,5 e 10 milioni) e al 50% (scaglione tra 10 e 20 milioni).

Sono agevolabili anche i beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza (art.30, comma 1, lettera a), numero 2), Dlgs 199/2021), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del Dl 181/2023.

Gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate in Italia e devono riguardare beni prodotti nella Unione europea o in Stati compresi nello Spazio economico europeo.

La maggiorazione del costo si deduce nelle dichiarazioni dei redditi.

Ad esempio, per un macchinario del costo di 1.000.000, con coefficiente di ammortamento 15%, nel primo anno si dedurranno 135.000 euro (7,5% di 1.800.000=1.000.000×180%), nel secondo e nei successivi 270.000 e così via. Per i beni in leasing la maggiorazione si ripartisce su un periodo pari alla durata del contratto, ma non inferiore alla metà del tempo di ammortamento.

Nel caso di esercizio in perdita fiscale, l’iperammortamento accresce il risultato negativo riportabile a nuovo e la fruizione viene dunque differita al momento in cui vi sarà un reddito imponibile capiente.

Gli scaglioni di costo, stando a precedenti interpretazioni sui crediti 4.0 (circolare 14/E/2022), dovrebbero essere annuali, rigenerandosi nel 2027 e nel 2028. Se dunque un’impresa effettua 2,5 milioni di investimenti nel 2026 e altri 2,5 milioni nel 2027 dovrebbe poter usufruire del 180% su entrambi gli importi. Questo aspetto dovrà essere confermato dalle Entrate.

Anche per l’iperammortamento si dovranno presentare comunicazioni al Mimit analoghe a quelle già sperimentate con i crediti 4.0. Appositi provvedimenti ne definiranno contenuto e termini.

Se, nel periodo di deduzione delle quote di iperammortamento i beni agevolati vengono ceduti oppure delocalizzati all’estero, non si decade dall’agevolazione e si prosegue nella deduzione a condizione che, nello stesso esercizio di cessione/delocalizzazione, si effettui un investimento sostitutivo in un bene strumentale con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del nuovo bene è inferiore a quello del cespite dismesso, la fruizione dell’iperammortamento prosegue, ma solo fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.