ROTTAMAZIONE QUINQUIES

DOMANDA ONLINE ENTRO APRILE.

La rottamazione quinquies prevista dalla Manovra (legge 199/2025) comprende, oltre ai debiti a ruolo affidati dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022 (già oggetto dell’edizione quater), anche i carichi affidati alla riscossione fino al 31 Dicembre 2023.

Rientrano nella nuova edizione della rottamazione i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione della dichiarazione, i cosiddetti controlli automatizzati o formali (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e articoli 54-bis e 54-ter del Dpr 633/1972 per l’Iva) o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento.

I debiti rottamabili possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, con la dichiarazione solo online entro il 30 Aprile. In questa dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 54 rate. Entro il 30 Giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse, fatte salve le ipotesi di definizioni con debiti di importi inferiori a 100 euro, da pagare in unica soluzione, o le definizioni senza importi da pagare.

Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 31 Luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

1) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 Luglio 2026, il 30 Settembre 2026 e il 30 Novembre 2026;

2) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 Gennaio, il 31 Marzo, il 31 Maggio, il 31 Luglio, il 30 Settembre e il 30 Novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

3) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 Gennaio 2035, il 31 Marzo 2035 e il 31 Maggio 2035.

Chi paga a rate deve anche gli interessi del 3% annuo, a decorrere dal primo Agosto 2026.

Previste tre ipotesi di decadenza in caso di mancato o di insufficiente versamento:

a) dell’unica rata scelta dal debitore per fare il pagamento;

b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.