Il 31 ottobre 2025 è stata modificata la normativa relativa all’obbligo di iscrivere il domicilio digitale al registro delle imprese da parte degli amministratori.
Questo obbligo, introdotto dal 1° gennaio 2025, è stato infatti ridefinito dall’art. 13, comma 3, del Decreto Legge 159/2025 che ha cambiato la platea dei soggetti obbligati a tale adempimento:
“L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31/12/2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.
Le nuove disposizioni prevedono, come ricordato sopra, che il domicilio digitale degli amministratori NON POSSA COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA, intendendo non solo quello della società su cui viene effettuata la comunicazione, ma anche il domicilio digitale di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel registro delle imprese.
Unica eccezione riguarda l’amministratore che sia anche imprenditore individuale: in questo caso l’amministratore può comunicare, come proprio domicilio digitale, quello iscritto della propria impresa individuale.
L’obbligo non riguarda le società a responsabilità limitata che adottino la forma amministrativa “PIU’ AMMINISTRATORI”.
Non sono inoltre tenuti all’adempimento i liquidatori, i preposti di sedi secondarie di società estera, gli amministratori di Consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP).
Si segnala che l’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati (da 206 a 2.064 euro).
Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.