Gentili Clienti,
facciamo seguito alle nostre circolari del 5 e del 29 Marzo scorsi, per ricordare l’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i rischi catastrofali introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e successivamente modificato dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
1. Soggetti obbligati
- Tutte le imprese con sede legale in Italia.
- Le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia.
- Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, indipendentemente dalla sezione di iscrizione.
Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.
2. Tempistiche per l’adempimento
Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha differito il termine per la stipula della polizza in maniera differenziata in base alle dimensioni delle imprese:
- 31 Marzo 2025: per le grandi imprese (termine già scaduto).
- 1° Ottobre 2025: per le imprese di medie dimensioni.
- 31 Dicembre 2025: per le piccole e microimprese.
3. Beni oggetto della copertura assicurativa
La polizza deve coprire i beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, ovvero:
- Terreni.
- Fabbricati.
- Impianti e macchinari.
- Attrezzature industriali e commerciali.
Tali beni devono essere assicurati anche se l’impresa non ne ha la proprietà ma li utilizza a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività d’impresa (ad esempio in affitto o leasing), con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
4. Beni esclusi dalla copertura
Non sono soggetti all’obbligo assicurativo:
- I beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.
- I beni immobili in costruzione, in quanto iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5).
- I veicoli iscritti al PRA.
- Le merci.
5. Eventi coperti dalla polizza
La polizza deve coprire i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi:
- Sisma (terremoto).
- Alluvione.
- Inondazione.
- Esondazione.
- Frana.
Sono esclusi dalla copertura obbligatoria eventi come le “bombe d’acqua”, le mareggiate, il bradisismo, la subsidenza, le valanghe, le slavine e altri eventi specificati nelle condizioni di polizza.
6. Conseguenze del mancato adempimento
Il legislatore non ha introdotto sanzioni pecuniarie dirette per l’inosservanza dell’obbligo di stipula dell’assicurazione. Tuttavia, la mancanza di una polizza conforme alla Legge sarà valutata negativamente in sede di concessione di:
- Contributi pubblici.
- Sovvenzioni.
- Agevolazioni finanziarie di natura pubblica.
- Aiuti pubblici stanziati in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un decreto il 18 giugno 2025 che elenca gli incentivi sulla cui concessione inciderà la presenza o meno della polizza assicurativa contro rischi catastrofali. L’elenco non è da ritenersi tassativo e comprende, tra gli altri, i “Contratti di sviluppo”, gli “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale” e il “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative”.
7. Adeguamento delle polizze già in essere
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
8. Casi particolari
- Imprenditore che svolge l’attività presso la propria abitazione: se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
- Imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni soggetti all’obbligo: non sono tenute a stipulare la polizza.
- Polizze collettive: l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per assisterVi nella valutazione delle soluzioni assicurative più adatte alle vostre specifiche esigenze.