ACQUISTO CASE ANTISISMICHE TRASFERIMENTO DEL SISMABONUS
03 febbraio 2021
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 70 di ieri (2 Febbraio) riguardante anche le case antisismiche.
L'articolo 16, c. 1 septies del D.L. n. 63 del 2013, attualmente vigente, prevede che, qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori e comunque entro il termine del 31.12.2021, alla successiva alienazione, le detrazioni dall'imposta spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila Euro per ciascuna unità immobiliare.
In particolare, la detrazione riguarda gli interventi edilizi che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.
L'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° Gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.
Si ritiene, inoltre, che sia possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, purché il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato.
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